Articolo 141 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 134Articolo 134 bis
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11 luglio 1931

Art. 141.

(Art. 142 T. U. 1926).

I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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