Articolo 29 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 28Articolo 30
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11 luglio 1931

Art. 29.

(Art. 28 T. U. 1926).

Salvo quanto e' stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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