Articolo 53 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
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Art. 53.

(Art. 52 T. U. 1926).

1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.

4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.
((121)) --------------- AGGIORNAMENTO (61)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , gli organi collegiali "Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773 " e "Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili" di cui al presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (121)
Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "L'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione della conformita' di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all' articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ".
Entrata in vigore il 26 maggio 2016
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