Articolo 174 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
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Versione
11 luglio 1931
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Versione
8 luglio 1956

Art. 174.

(Art. 176 e 178 T. U. 1926).

Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s. , approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419 , in riferimento all' art. 13 della Costituzione , salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".
Entrata in vigore il 8 luglio 1956
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