Articolo 4 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 3Articolo 5
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11 luglio 1931
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1 aprile 1962

Art. 4.

(Art. 3 T. U. 1926).

L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identita' e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
((26)) --------------- AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 27 marzo 1962 (in G.U. 1ª s.s. 31/03/1962, n. 85) ha dichiarato "in riferimento all' art. 13 della Costituzione , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale".
Entrata in vigore il 1 aprile 1962
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