Articolo 49 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 42Articolo 50
Versione
11 luglio 1931

Art. 49.

(Art. 48 T. U. 1926).

Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente