Articolo 46 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 51Articolo 53
Versione
11 luglio 1931
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Versione
18 dicembre 2025

Art. 46.

(Art. 45 T. U. 1926).

Senza licenza del Ministro dell'interno e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresi', senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
((148)) ------------ AGGIORNAMENTO (148)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "La competenza al rilascio della licenza prevista dall' articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attivita' delle Commissioni tecniche di cui all' articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 ".
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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