Articolo 131 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 124Articolo 127
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11 luglio 1931

Art. 131.

(Art. 132 T. U. 1926).

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi e' incapace di obbligarsi.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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