Articolo 164 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
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11 luglio 1931
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17 gennaio 1945
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8 luglio 1956

Art. 164.

(Art. 166 T. U. 1926).

Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.

Sono altresi' denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denunzia puo' essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s. , approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419 , in riferimento all' art. 13 della Costituzione , salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".
Entrata in vigore il 8 luglio 1956
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