Articolo 220 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
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Versione
11 luglio 1931
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Versione
26 marzo 1970

Art. 220.

(Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T. U. 1926).

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi e' colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico. ((37)) ---------------- AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 marzo 1970, n. 39 (in G.U. 1ª s.s. 25/03/1970, n. 76) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell' art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 , nella parte in cui, richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico".
Entrata in vigore il 26 marzo 1970
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