Articolo 41 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 34Articolo 37
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11 luglio 1931

Art. 41.

(Art. 40 T. U. 1926).

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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