Articolo 19 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 18Articolo 17 quater
Versione
11 luglio 1931
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Versione
6 maggio 1975

Art. 19.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110))
Entrata in vigore il 6 maggio 1975
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