Articolo 24 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 28Articolo 30
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11 luglio 1931
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25 febbraio 2026

Art. 24.

(Art. 23 T. U. 1926).

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire trecento a quattromila. ((150)) --------------- AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 20 febbario 2026, n. 23, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 24, terzo comma, le parole da «sono punite» fino a «euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta»".
Entrata in vigore il 25 febbraio 2026
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