Articolo 92 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 91Articolo 85 bis
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11 luglio 1931

Art. 92.

(Art. 90 T. U. 1926).

Oltre a quanto e' preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, o contro la sanita' pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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