Articolo 57 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 62Articolo 64
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11 luglio 1931
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1 luglio 2011

Art. 57.

(Art. 56 T. U. 1926).

Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

((La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la licenza.

Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.))
Entrata in vigore il 1 luglio 2011
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