Articolo 140 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 139Articolo 134
Versione
11 luglio 1931

Art. 140.

(Art. 141 'I'. U. 1926).

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da L. 2000 e 6000.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente