Articolo 80 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 81Articolo 83
Versione
11 luglio 1931
>
Versione
13 settembre 1977
>
Versione
19 dicembre 2012

Art. 80.

(Art. 78 T. U. 1926).

L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
(44a) ((111)) ------------- AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 9) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80". --------------- AGGIORNAMENTO (111)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 , come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 11, comma 6-ter) che "La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis".
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente