Articolo 59 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
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11 luglio 1931
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1 novembre 2024

Art. 59.

(Art. 55 T. U. 1926).

E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti e' vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

((Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare)) .

Anche quando e' stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprieta' altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
Entrata in vigore il 1 novembre 2024
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