Articolo 108 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
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11 luglio 1931
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6 maggio 1998
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17 agosto 2001

Art. 108.

(Art. 106 T. U. 1926).

Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza. ((74)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.
(66)

------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 163, comma 2, lettera c) che "Ai sensi dell' articolo 128 della Costituzione , sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: [...]
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ". --------------- AGGIORNAMENTO (74)
Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che ai sensi dell' articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l'art. 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attivita' ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 17 agosto 2001
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