Articolo 40 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 39Articolo 35
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11 luglio 1931

Art. 40.

(Art. 39 T. U. 1926).

Il prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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