Articolo 152 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 151Articolo 148
Versione
11 luglio 1931
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Versione
1 gennaio 1990

Art. 152.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1990
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