Articolo 9 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 8Articolo 10
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11 luglio 1931

Art. 9.

(Art. 8 T. U. 1926).

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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