Articolo 88 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 86Articolo 96
Versione
11 luglio 1931
>
Versione
2 gennaio 1990
>
Versione
1 gennaio 2001
>
Versione
26 maggio 2010

Art. 88.

(Art. 86 T. U. 1926).

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
((97)) -------------- AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40 , convertito con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "L' articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Entrata in vigore il 26 maggio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente