Articolo 139 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 138Articolo 134
Versione
11 luglio 1931

Art. 139.

(Art. 140 T. U. 1926).

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente