Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 luglio 1931 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 aprile 2026 |
Commentari • +500
- 1. Foglio di via e Decreto Caivano: abolito il reato di mancato rientro nel Comune di residenza (Tr. Trento, 68/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 marzo 2026
A seguito della riforma introdotta dal d.l. n. 123/2023 (cd. Decreto Caivano), il foglio di via obbligatorio conserva esclusivamente la funzione di divieto di ritorno nel Comune dal quale il soggetto è stato allontanato, restando priva di rilevanza penale la violazione dell'ordine di rientro nel Comune di residenza precedentemente previsto dalla normativa. In tema di foglio di via obbligatorio, la modifica dell'art. 2 d.lgs. n. 159/2011 operata dal d.l. n. 123/2023, che ha eliminato il potere del Questore di disporre l'ordine di rimpatrio nel Comune di residenza, determina l'abrogazione tacita della fattispecie penale di cui all'art. 163 T.U.L.P.S. nella parte in cui sanzionava il …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/02/2021, n. 6087Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da BB NG, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 26/09/2018 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Pierluigi Di Stefano; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato Claudio Urciuoli, per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato Simona Rampiconi, per l'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 6087 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: DI STEFANO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Art. 1 .
(Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593 ).
L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita' e alla tutela della proprieta'; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonche' delle ordinanze delle Autorita'; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.
L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorita' locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podesta'.
- Articolo 2
Art. 2.
(Art. 2 T. U. 1926).
Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessita' pubblica, ha facolta' di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse puo' presentare ricorso al Ministro per l'interno. - Articolo 3
Art. 3.
(Art. 159 T. U. 1926).
Il podesta' e' tenuto a rilasciare alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministro per l'interno.
La carta di identita' ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.