Art. 4. Consiglio superiore della Guardia di finanza 1. Il comandante generale si avvale del Consiglio superiore della Guardia di finanza per le questioni di rilevanza strategica concernenti l'organizzazione, il personale, le operazioni e la pianificazione a medio e lungo termine per l'acquisizione e l'impiego delle risorse.
2. Il Consiglio superiore svolge un ruolo meramente consultivo, e' composto dai ((generali di corpo d'armata)) in servizio permanente effettivo, e' presieduto dal comandante in seconda ed e' convocato dal comandante generale anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
3. Il comandante generale ha facolta' di sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione che non rientri tra quelle indicate nel comma 1.
2. Il Consiglio superiore svolge un ruolo meramente consultivo, e' composto dai ((generali di corpo d'armata)) in servizio permanente effettivo, e' presieduto dal comandante in seconda ed e' convocato dal comandante generale anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
3. Il comandante generale ha facolta' di sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione che non rientri tra quelle indicate nel comma 1.