Art. 2. 1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni ed i comuni interessati comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalle calamita' di cui al precedente articolo 1.
2. Entro i successivi quindici giorni, il CIPE, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvede alla individuazione, nell'ambito della somma di cui al precedente articolo 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.
3. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente comma, alla individuazione provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile.
4. Le amministrazioni destinatarie delle quote di cui ai precedenti commi provvedono ai relativi interventi di riattuazione e di ricostruzione degli edifici e delle opere danneggiate o distrutte.
5. Restano fermi i poteri e le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938 .
6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con proprie ordinanze, provvede a ripartire annualmente le quote individuate ai sensi dei precedenti commi sulla base di programmi di intervento, presentati al Ministro stesso entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere effettuati gli interventi medesimi.
7. Per la parte di tali programmi relativa alle ricostruzioni nel territorio del parco nazionale d'Abruzzo le ordinanze di cui al precedente comma sono adottate d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro per l'ecologia ai fini di garantire gli interessi di tutela del parco.
8. Il primo programma e' presentato entro il 30 settembre 1984.
9. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938 , determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalita' in ordine alla riattuazione degli edifici e delle opere danneggiate dalle calamita' di cui al presente decreto.
10. Per la ricostruzione si applica la disciplina della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive integrazioni e modificazioni, in quanto compatibile e salvo quanto diversamente stabilito con le norme di cui al presente decreto.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i comuni determinano le zone di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni.
12. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono cumulabili tra loro, ne' con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.
13. Le ordinanze emanate in attuazione del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo degli anni dal 1985 al 1989, presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.