Art. 13-quinquies. 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985.(4)
2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all' articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 3 aprile 1985, n. 114 , convertito con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1985, n.211 , ha disposto (con l'art.4 comma 1) che"La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 , deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute gia' operate alla data di entrata in vigore del presente decreto." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito con modificazioni, con L. 28 febbraio 1986, n. 46 ha disposto (con l'art. 3 comma 2-bis) che "Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all' articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211 , non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR."
2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all' articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 3 aprile 1985, n. 114 , convertito con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1985, n.211 , ha disposto (con l'art.4 comma 1) che"La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 , deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute gia' operate alla data di entrata in vigore del presente decreto." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito con modificazioni, con L. 28 febbraio 1986, n. 46 ha disposto (con l'art. 3 comma 2-bis) che "Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all' articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211 , non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR."