Articolo 4 del Decreto 27 marzo 2000, n. 123
Articolo 3Articolo 5
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1 giugno 2000
Art. 4. Integrazioni successive 1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto.
L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1o aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 e' graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato A.
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 e' effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono gia' iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (allegato A). Nella medesima fase, coloro che sono gia' inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (allegato A). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.
Entrata in vigore il 1 giugno 2000
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