Articolo 14 del Decreto 27 marzo 2000, n. 123
Articolo 13
Versione
1 giugno 2000
Art. 14. Disposizioni transitorie e finali 1. I termini e le modalita' per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.
2. Il personale che sia gia' di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
Entrata in vigore il 1 giugno 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente