Art. 2. Prima integrazione delle graduatorie permanenti 1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio gia' posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, i docenti di cui al presente comma, inclusi nelle graduatorie di due province, devono indicare in quale delle due province in cui sono collocati intendono concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Puo' essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono gia' iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994 (allegato A).
4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:
a1) coloro che il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 , di seguito denominata legge, sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;
a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall' articolo 7, comma 6, della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non e' richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente a1 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l' ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 , come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995 .
5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.
6. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A.
7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 puo' chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali e' in possesso dei requisiti di ammissione.
Note all'art. 2:
- Per l'argomento della legge 3 maggio 1999, n. 124 , v. in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell' art. 7, commi 6 e 7, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 , concernente "Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria e artistica" e dell' ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbriao 1995, concernente modificazioni e integrazioni alla ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 :
"Art. 7. - 6. La mancata accettazione della nomina di supplenza annuale o temporanea del provveditore comporta il depennamento definitivo dalla relativa graduatoria, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 15, comma 4, il depennamento si applica nel caso di accettazione din nomina provveditoriale per altra graduatoria.
7. I docenti depennati dalle graduatorie permanenti, a seguito della mancata accettazione di alcune delle nomine per le quali sono stati convocati, hanno titolo di ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria per l'anno scolastico immediatamente successivo, utilizzando gli apposti moduli e compilando esclusivamente le sezioni "dati anagrafici e "graduatorie richieste .".
- Si riporta per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 , come integrata dall' ordinanza ministeriale 27 febbraio 1995, n. 66 :
"Art. 3. - 3. Le domande devono essere presentate per tutti gli ordini di scuola ogni triennio dal 30 gennaio al 28 febbraio. Limitatamente al triennio scolastico 1995/1998, il termine di presentazione delle domande e' prorogato al 31 marzo 1995".
2. In tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Puo' essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono gia' iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994 (allegato A).
4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:
a1) coloro che il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 , di seguito denominata legge, sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;
a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall' articolo 7, comma 6, della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non e' richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente a1 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l' ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 , come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995 .
5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.
6. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A.
7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 puo' chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali e' in possesso dei requisiti di ammissione.
Note all'art. 2:
- Per l'argomento della legge 3 maggio 1999, n. 124 , v. in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell' art. 7, commi 6 e 7, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 , concernente "Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria e artistica" e dell' ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbriao 1995, concernente modificazioni e integrazioni alla ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 :
"Art. 7. - 6. La mancata accettazione della nomina di supplenza annuale o temporanea del provveditore comporta il depennamento definitivo dalla relativa graduatoria, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 15, comma 4, il depennamento si applica nel caso di accettazione din nomina provveditoriale per altra graduatoria.
7. I docenti depennati dalle graduatorie permanenti, a seguito della mancata accettazione di alcune delle nomine per le quali sono stati convocati, hanno titolo di ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria per l'anno scolastico immediatamente successivo, utilizzando gli apposti moduli e compilando esclusivamente le sezioni "dati anagrafici e "graduatorie richieste .".
- Si riporta per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 , come integrata dall' ordinanza ministeriale 27 febbraio 1995, n. 66 :
"Art. 3. - 3. Le domande devono essere presentate per tutti gli ordini di scuola ogni triennio dal 30 gennaio al 28 febbraio. Limitatamente al triennio scolastico 1995/1998, il termine di presentazione delle domande e' prorogato al 31 marzo 1995".