Art. 6. Docenti aventi titolo all'inserimento in graduatoria 1. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite ai sensi dell'articolo 5 i docenti che hanno prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995, purche' in possesso o dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media conseguita antecedentemente al 25 maggio 1999 o dell'abilitazione in strumento musicale nella scuola media conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge.
2. L'inserimento nelle graduatorie permanenti puo' essere richiesto per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utili ai sensi del comma 1.
2. L'inserimento nelle graduatorie permanenti puo' essere richiesto per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utili ai sensi del comma 1.