Art. 84. Modifiche all'articolo 190 del codice della giustizia contabile - Forma e contenuto dell'appello 1. All'articolo 190, comma 2, alinea, del codice della giustizia contabile le parole «La motivazione dell'appello deve contenere» sono sostituite dalle seguenti: «L'appello deve contenere».
Note all'art. 84:
- Si riporta l'articolo 190 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 190 (Forma e contenuto dell'appello). - 1.
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.
2. L'appello deve contenere, a pena d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
(Omissis).».
Note all'art. 84:
- Si riporta l'articolo 190 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 190 (Forma e contenuto dell'appello). - 1.
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.
2. L'appello deve contenere, a pena d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
(Omissis).».