Articolo 28 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 27Articolo 29
Versione
5 marzo 1950
Art. 28.
Del capitale fondiario


Il capitale fondiario e' costituito dal valore venale della, unita' immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unita' immobiliari analoghe.
Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unita' immobiliari.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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