Articolo 74 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 73Articolo 75
Versione
5 marzo 1950
Art. 74.
Reclami sulla consistenza


Nei reclami sulla, consistenza gli interessati, qualora non vi abbiano gia' erovveduto, devono o produrre una regolare planimetria dell'unita' immobiliare urbana, firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometria, iscritti nei rispettivi albi professionali.
Puo' reclamarsi sulla consistenza anche in mancanza della detta planimetria in tal caso la spesa occorrente per la verifica nell'ipotesi che il reclamo risulti infondato, e' a carico dei reclamate. A tale fine il reclamo dovra' essere accompagnato da ricevuta, comprovante lo avvenuto versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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