Articolo 41 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 40Articolo 42
Versione
5 marzo 1950
Art. 41.
Indicazione del possesso


Ciascuna unita' immobiliare urbana accertata deve essere intestata alla ditta che ne e' in possesso.
La ditta e' costituita dalle persone dei proprietari o dei possessori e da quelle che hanno diritti reali di godimento sull'unita' immobiliare. Esse devono essere indivualmente designate, specificando per ognuna le quote di partecipazione o il diritto spettante.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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