Decisione della Commissione censuaria provinciale
Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla Commissione censuaria comunale pronuncia la sua decisione in ordine ai punti controversi.
La decisione della Commissione censuaria provinciale deve essere comunicata all'Ufficio tecnico centrale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta, giorni dalla data della decisione stessa. Qualora la decisione non venga pronunciata nel termine stabilito, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti, rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a presentare il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, pronuncia in via definitiva la sua decisione in ordine al punti controversi, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.