Articolo 43 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
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Versione
5 marzo 1950
Art. 43.
Rilievo a vista


Nei centri urbani, per i quali all'atto dell'accertamento o non si disponga della mappa, ovvero essa noti Sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, le unita' immobiliari devono essere provvisoriamente identificate in catasto con il riferimento ad una rapresentazione planimetrica dei fabbricati eseguiti dai periti degli Uffici tecnici erariali con rilievo a vista.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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