Articolo 29 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 28Articolo 30
Versione
5 marzo 1950
Art. 29.
Saggio di interesse


Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita e' il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto uniti immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unita' immobiliari che a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio.
Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed ai contributi di ogni specie, devono essere determinate con il metodo indicato nell'art. 20 e seguenti.
In tali casi puo' indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unita' immobiliari analoghe.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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