Articolo 11 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 marzo 1950
Art. 11.
Verbale della, Commissione censuaria, provinciale


Qualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all'approvazione del quadro delle categorie e classi, l'Ufficio tecnico erariale ritira gli atti rilasciandone ricevuta e li trasmette alla Commissione censuaria provinciale.
La Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine fissato per la Commissione censuaria comunale, sostituendosi a questa, redige processo verbale in tre esemplari per fare constatare dell'accordo esistente tra essa e l'Ufficio tecnico erariale, ovvero dei punti sui quali esistono dissensi, le ragioni di questi ed esprime la propria decisione in merito.
Un esemplare del verbale viene trasmesso all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente