Articolo 55 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 54Articolo 56
Versione
5 marzo 1950
Art. 55.
Preavviso della visita sopraluogo


L'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprieta' private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona addetta al suo servizio.
Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata, ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da piu' possessori, l'avviso dato ad uno solo di essi e' valido anche nei confronti degli altri.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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