Art. 55.
Preavviso della visita sopraluogo
L'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprieta' private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona addetta al suo servizio.
Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata, ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da piu' possessori, l'avviso dato ad uno solo di essi e' valido anche nei confronti degli altri.
Preavviso della visita sopraluogo
L'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprieta' private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona addetta al suo servizio.
Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata, ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da piu' possessori, l'avviso dato ad uno solo di essi e' valido anche nei confronti degli altri.