Articolo 46 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 45Articolo 47
Versione
5 marzo 1950
Art. 46.
Vani accessori, i delle abitazioni


I vani aventi destinazione ordinaria accessoria, dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali.
Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al dispegno dei vani principali batrine, bagni, dispense, ripostiglio veranda, ingresso, corridoio e simili nonche' quelli che pur non restando strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali ne integrano la funzione (soffitte, cantine bucatai,spanditori, stalle granai, porcili, pollai e simili).
Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale e nell'uso ordinario dell'unita' immobiliare, hanno superficie minore, di quella minima, prestabillita in ogni zona censurata per ciascuna categoria.
La cucina e' considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purche' sia fornita degli impianti relativa alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categroria e classe cui appartiene l'unita' immobiliare.
In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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