Articolo 15 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 14Articolo 16
Versione
5 marzo 1950
Art. 15.
Del reddito lordo


Il reddito lordo e' rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unita' immobiliare, calcolato ai termine di ciascun anno.
Tuttavia quando le spese non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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