Articolo 42 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 41Articolo 43
Versione
5 marzo 1950
Art. 42.
Identificazione dell'unita' immobiliare urbana


Ciascuna unita' immobiliare accertata deve essere identificata in catasto con l'indicazione della via e della localita', del numero civico, della scala del piano, ecc. e con il riferimento alla mappa.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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