Articolo 54 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 53Articolo 55
Versione
5 marzo 1950
Art. 54.
Esecuzione dell'accertamento


L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali, mediante vista di ciascuna unita' immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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