Art. 54.
Esecuzione dell'accertamento
L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali, mediante vista di ciascuna unita' immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.
Esecuzione dell'accertamento
L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali, mediante vista di ciascuna unita' immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.