Articolo 37 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 36Articolo 38
Versione
5 marzo 1950
Art. 37.
Revisione del prospetto delle tariffe


L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle unita' immobiliari o della loro capacita' di reddito.
I nuovi prospetti delle tariffe sono soggetti all'approvazione da parte delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 32 e seguenti.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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