Articolo 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 marzo 1950
Art. 8.
Accertamento di immobili a destinazione speciale o pariticolare


Tra classificazione non si esegue, nei riguardi delle categorie comprendenti unita' immobiliari costituite da opufici ed in genere dai fabbricati previsti nell' art. 28, della legge 8 giugno 1936;, n. 1231 , costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili una destinazione estranea alle esigenza suddette senza radicali trasformazioni.
Parimenti non si classificano le unita' immobiliari che, per la singolarita' delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di non violazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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