Art. 51.
Computo delle dipendenze
E' aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unita' immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.
Computo delle dipendenze
E' aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unita' immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.