Articolo 65 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
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Versione
5 marzo 1950
Art. 65.
Pubblicazione degli atti di formazione


Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecilici erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprieta' della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unita' immobiliari urbane.
Per le unita' immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8, non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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