Art. 44.
Di ciascuna unita' immobiliare accertata si determina la consistenza computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento.
Di ciascuna unita' immobiliare accertata si determina la consistenza computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento.